STATUTO
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione
Culturale Cossognese “ Le Ruènche”
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha la sua sede in Cossogno, via Roma
n° 18
Art.
3 – Scopo
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Essa ha per finalità:
L’Associazione potrà gestire e organizzare manifestazioni in genere anche a carattere sportivo e ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale.
Conformemente alle finalità ricreative dell’Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soci.
Art.
4 – Soci
L’Associazione è composta da soci fondatori ed effettivi.
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione. I
soci fondatori godono dell’elettorato attivo e passivo.
Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività all’interno
dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. I soci effettivi maggiorenni
godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione e di voto
nelle assemblee sociali; godono dell’elettorato passivo solo dopo due anni di
ininterrotta regolare iscrizione all’Associazione.
Art.
5 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote
associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di
Enti ed Associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e di terzi in genere e
dai proventi delle varie attività ricreative organizzate dall’Associazione.
Tutti coloro che intendono fare parte dell’Associazione dovranno redigere una
domanda su apposito modulo. Tutti i soci con la presentazione della domanda di
ammissione eleggono domicilio presso la sede dell’Associazione.
L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della stessa da parte
del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui
decisione non è ammesso appello.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà.
Art.
7 – Diritti e doveri dei Soci
La qualità di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali,
secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. I soci hanno il
dovere di difendere nel campo civile il buon nome dell’Associazione e di
osservare le regole dettate dagli Enti ai quali aderisce.
Art.
8 – Decadenza dei Soci
I soci cessano automaticamente di appartenere all’Associazione in caso di
mancato rinnovo dell’adesione o per morosità protrattasi per oltre 15 gg.
dalla scadenza del versamento richiesto. Inoltre la cessazione potrà avvenire
per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta,
costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Art.
9 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano
il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.
10 – Organi
Gli organi sociali sono
- l’Assemblea
- il Consiglio
- il Presidente
Art.
11 – Assemblea
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art.
12 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell’Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della
quota annua. Gli associati che non possono partecipare all’Assemblea possono
farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, ogni
associato non può ricevere più di una delega.
Art.
13 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea approva il bilancio annuale. Elegge il consiglio direttivo e il
Revisore dei Conti.
L’Assemblea straordinaria:
-
elegge il nuovo Consiglio direttivo
qualora si verifichi quanto previsto dall’art. 18,
- approva le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera lo scioglimento dell’Associazione e stabilisce dove devolvere i beni dell’Associazione.
Di ogni assemblea ordinaria e
straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di
chi ne fa le veci.
Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, viene conservato agli
atti dell’Associazione e ogni socio può prenderne visione.
Art.
14 – Convocazione
L’Assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea straordinaria ha luogo
ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta
motivata della metà più uno dei soci aventi diritto di voto che potranno
proporre l’ordine del giorno.
Il tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento
della richiesta.
Le assemblee sono convocate con apposito avviso affisso all’albo
dell’Associazione almeno 15 gg. prima della data di convocazione.
Art.
15 – Validità assembleare
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima
convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci aventi
diritto al voto.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente
costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti,
salvo il caso di scioglimento.
Art.
16 – Modifiche statuto
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e
deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste
all’ordine del giorno.
Art.
17 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’assemblea e nel
proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il
Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e
onorifico. Solo ed esclusivamente in relazione a specifici incarichi conferiti a
taluni membri del consiglio da parte del Consiglio medesimo, potranno essere
rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento
della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Il Consiglio Direttivo
rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Per la
validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei
consiglieri.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà
il voto del Presidente.
Art.
18 – Dimissioni
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora
per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere più della metà dei
suoi componenti.
Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o
per voto di sfiducia da parte dell’Assemblea Straordinaria. Il componente del
Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza
giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto
dall’incarico.
Il consigliere decaduto verrà surrogato con il primo degli esclusi.
Art.
19 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.
Art.
20 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
c) redigere il regolamento interno all’Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
e) stabilire l’importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;
f) definire i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’associazione e fissarne le modalità di pagamento:
g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovranno rendere necessari;
h) curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
i) attuare le finalità previste dallo statuto.
Art.
21 – Il Presidente
Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne
è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ed il Consiglio
Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in
proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non
approvate successivamente come variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i
terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza
autorizzazione il nome dell’Associazione.
Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
Art.
22 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art.
23 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio
direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Art.
24 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica delle
riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, provvede
alla conservazione delle proprietà dell’Associazione e alle spese, da pagarsi
su mandato del Consiglio Direttivo.
Art.
25 – Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti svolge attività di controllo sull’operato
amministrativo ed economico del Consiglio Direttivo con relazioni in assemblea.
Art.
26 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art.
27 – Clausola compromissoria
I soci si impegnano a non adire le vie legali per l’eventuali divergenze che
sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita
sociale.
Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre
componenti, di cui due scelti dalle parti interessati e un terzo, che assume la
presidenza, indicato dai primi due; in mancanza d’intesa sul nominativo del
presidente questi viene designato dal presidente dall’Associazione. Agli
arbitri che svolgono le funzioni di collegio arbitrale irrituale sono demandati
i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto deve essere accettato
inappellabilmente.
La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio
inadempiente, la sanzione della radiazione dall’associazione. I soci, con
l’accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola
compromissoria.
Art.
28 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei
soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto di voto.
Art.
29 – Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del
codice in materia di associazione.
Diego Lauretta Lilia Massera